Pagare una “multa” (sanzione amministrativa pecuniaria)

Data di pubblicazione:
18 Gennaio 2023
Pagare una “multa” (sanzione amministrativa pecuniaria)

Sanzioni Amministrative Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992)


Avviso apposto sul parabrezza del veicolo

Pagamento entro 5 giorni dalla data indicata sul preavviso. La sanzione può essere pagata senza attendere la notificazione del verbale. Si precisa che non è consentito il pagamento in presenza di violazione che comporta la decurtazione di punti. In questo caso deve essere attesa la notifica del verbale o, in alternativa, può essere chiesta alla Polizia Locale di Valle Trompia, presso gli sportelli in orario di apertura al pubblico, la conversione del preavviso in verbale di contestazione, indicando le generalità e gli estremi della patente del conducente al momento della commessa violazione.

 

Violazione notificata a seguito di spedizione (raccomandata con ricevuta di ritorno) o consegnata direttamente da parte dell’Agente accertatore

Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato seguendo quanto indicato alla voce “modalità di pagamento” indicata nel verbale:

  • entro 5 giorni dal ricevimento della raccomandata A/R o della consegna diretta da parte dell’Agente accertatore è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (minimo edittale) diminuito del 30%;
  • dal 6° al 60° giorno dal ricevimento della raccomandata A/R o della consegna diretta da parte dell’Agente accertatore è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta (minimo edittale);
  • dal 61° giorno dal ricevimento della raccomandata A/R o della consegna diretta da parte dell’Agente accertatore è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa per un importo pari alla metà del massimo edittale.

Attenzione: se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data di notificazione l'importo della sanzione è ridotto del 30%, con esclusione delle spese di procedura e notificazione che devono sempre essere corrisposte per intero. In caso di pagamento insufficiente la cifra versata sarà contabilizzata in acconto, ma la violazione non risulterà estinta e darà origine alla richiesta di una somma pari alla metà del massimo edittale ai sensi dell'art. 203 comma 3 del Codice della Strada (circa il doppio della somma originariamente prevista).

Si precisa che la riduzione del 30% NON si applica:

  1. quando per la violazione commessa è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente;
  2. quando la violazione costituisce reato;
  3. quando per la violazione commessa non è consentito il pagamento in misura ridotta;

 

Comunicazione dati del trasgressore - Patente a punti

A seguito della notifica di un verbale di violazione al Codice della Strada per il quale è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida e per il quale non è stato individuato il trasgressore, dev'essere compilato l'apposito stampato allegato al verbale che dovrà essere inoltrato al Comando di Polizia Locale di Valle Trompia con le seguenti modalità:

  • consegna a mano presso gli sportelli front-office del Comando di Polizia Locale di Valle Trompia, via Giacomo Matteotti n. 300/B 25063, Gardone Val Trompia (BS), in orario di ricevimento pubblico;
  • invio a mezzo raccomandata A/R al Comando di Polizia Locale di Valle Trompia, via Giacomo Matteotti n. 300/B, 25063 Gardone Val Trompia (BS);
  • a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica (anche da e-mail): polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

 

Rateizzazione Verbali

Ai sensi dell'art. 202 bis del Codice della Strada è permesso il pagamento rateizzato dei verbali con importi elevati a persone in difficoltà economiche.

È possibile accogliere le richieste di rateizzazione solo per verbali che comportano violazioni alle norme del Codice della Strada (no Ingiunzioni e no Avvisi bonari) che soddisfino tutti i seguenti criteri:

  • il soggetto tenuto al pagamento (trasgressore o obbligato in solido) deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Al fine della richiesta si può presentare anche ISEE;
  • l'importo di ogni singolo verbale deve essere superiore a euro 200,00;
  • la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione: di persona al front-office della Polizia Locale di Valle Trompia in orario di ricevimento al pubblico, oppure a mezzo Raccomandata A/R da inviare Comando di Polizia Locale di Valle Trompia, via Giacomo Matteotti 300/B, 25063 Gardone Val Trompia (BS), farà fede il timbro postale di spedizione, ovvero a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata (anche da e-mail): polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Le domande di rateizzazione devono essere inoltrate al Comando di Polizia Locale di Valle Trompia compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti  allegando la documentazione richiesta.

 

Ricorsi

Un cittadino che riceve un verbale di violazione amministrativa che preveda il pagamento di una sanzione pecuniaria (pagamento di una multa) ha la facoltà di opporsi proponendo ricorso all’autorità amministrativa o giudiziaria domandando che siano valutate le sue ragioni. Le due modalità di ricorso sono alternative, ovvero non si può ricorrere ad entrambe perché il ricorso all’autorità amministrativa esclude l’opposizione all’autorità giudiziaria e viceversa.

Ricorso Amministrativo: per le violazioni alle norme contenute nel Codice della Strada deve essere indirizzato al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Il ricorso dovrà essere presentato al Prefetto tramite il Comando di Polizia Locale di Valle Trompia. Il ricorso dovrà quindi essere  inviato secondo una delle seguenti modalità:

  • a mezzo Raccomandata A/R al Comando di Polizia Locale di Valle Trompia, via giacomo Matteotti n. 300/B, 25063 Gardone Val Trompia (BS);
  • consegna a mano presso gli sportelli front-office del Comando di Polizia Locale di Valle Trompia, via Giacomo Matteotti n. 300/B 25063, Gardone Val Trompia (BS), in orario di ricevimento pubblico;
  • a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata (anche da e-mail): polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Ricorso Giurisdizionale: per le violazioni al Codice della Strada l'autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Brescia. Contestualmente al ricorso può essere richiesta la sospensione del provvedimento impugnato; se il Giudice accoglie la domanda, l'efficacia del verbale è sospesa fino al pronunciamento e di conseguenza sono sospesi anche i termini per il pagamento. Dal 01/01/2010 per presentare ricorso al Giudice di Pace è necessario il pagamento di un contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13 D.P.R. n. 115/2002 più spese forfettizzate secondo l’importo fissato dall’articolo 30 dello stesso D.P.R. Per ulteriori precisazioni al riguardo si rinvia al sito del Giudice di Pace di Brescia.

 

Sanzioni Amministrative DIVERSE dal Codice della Strada (L 689/1981)


Violazione notificata a seguito di spedizione (raccomandata con ricevuta di ritorno) o consegnata direttamente da parte dell’Agente accertatore

Entro 60 gg dal ricevimento della raccomandata A/R o della consegna diretta da parte dell’Agente accertatore è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista dalla norma violata o ad un terzo del massimo se più favorevole, oltre alle spese di procedimento e notifica, seguendo quanto indicato alla voce “modalità di pagamento” indicata nel verbale.

Attenzione: le spese di procedura e notificazione, se previste, devono essere sempre corrisposte per intero.

 

Rateizzazione Verbali

La Legge 689/1981 prevede la facoltà, attribuita all’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria (il Comune di Sarezzo tramite il Comando di Polizia Locale di Valle Trompia), di disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da 3 a 30, ciascuna non inferiore a 15,49 €, nel caso in cui l’interessato versi in condizioni economiche disagiate.

La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione:

  • di persona al front-office della Polizia Locale di Valle Trompia in orario di ricevimento al pubblico;
  • a mezzo Raccomandata A/R da inviare Comando di Polizia Locale di Valle Trompia, via Giacomo Matteotti 300/B, 25063 Gardone Val Trompia (BS), farà fede il timbro postale di spedizione;
  • a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata (anche da e-mail): polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Le domande di rateizzazione devono essere inoltrate al Comando di Polizia Locale di Valle Trompia compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti ed allegando la documentazione richiesta.

 

Scritti difensivi

Ai sensi dell’art. 18 Legge 689/1981, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi con atto esente da bollo, documenti o richieste di audizione personale al Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia Locale.
La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione:

  • di persona al front-office della Polizia Locale di Valle Trompia in orario di ricevimento al pubblico o su appuntamento previo accordo telefonico con il personale in servizio;
  • a mezzo Raccomandata A/R da inviare Comando di Polizia Locale di Valle Trompia, via Giacomo Matteotti 300/B, 25063 Gardone Val Trompia (BS), farà fede il timbro postale di spedizione;
  • a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata (anche da e-mail): polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

 

Ordinanza Ingiunzione

Trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria laddove consentito o senza che siano stati presentati scritti difensivi, documenti o richieste di audizione personale, sarà trasmesso rapporto all’Autorità Competente (Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia Locale di Valle Trompia) per l’emissione di Ordinanza – Ingiunzione di pagamento – ex art. 17 Legge 689/1981.

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 28 Febbraio 2024