IMU - Imposta Municipale propria

Data di pubblicazione:
03 Febbraio 2022
IMU - Imposta Municipale propria

Cos’è l’IMU

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è un tributo in vigore a partire dal 1° gennaio 2012 che sottopone a tassazione il possesso di immobili a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura, compresi quelli utilizzati per l’attività d’impresa, per il commercio ecc.

L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati in A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; non si applica inoltre ai casi di assimilazione all’abitazione principale previsti dall’articolo 4 del regolamento IMU (ad esempio: unità immobiliari di proprietà di anziani residenti in istituti di ricovero, immobili di soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, casa coniugale assegnata al coniuge affidatario dei figli, immobili di soggetti appartenenti alle forze dell’ordine).

 

Chi paga

I soggetti che devono versare l’Imposta Municipale propria sono il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni), oppure il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili concessi in leasing, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

Chi è esentato dal pagamento

Sono esenti dal pagamento dell’IMU:

  • gli immobili della categoria catastale E (es. chiese, distributori di carburante);
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  • gli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede, appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
  • gli immobili posseduti e utilizzati da soggetti che vi svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche con modalità non commerciali;
  • i terreni agricoli in aree montane, compresi quindi i terreni agricoli che si trovano nel comune di Sarezzo, classificato come Comune montano;
  • i beni merce, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sono inoltre esenti dal pagamento dell’Imposta Municipale propria gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali posseduti dallo Stato, dai comuni e, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale.

 

Agevolazioni

La base imponibile per il calcolo dell’Imu è ridotta del 50% per:

  • gli immobili dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • i fabbricati di interesse storico/artistico;
  • gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) se sussistono le condizioni previste dalla normativa, e cioè che il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia, oltre all’immobile che eventualmente utilizza come abitazione principale, il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso immobile in cui è situato l’immobile dato in comodato.

Per gli immobili locati a canone agevolato secondo le disposizioni previste dall’Accordo territoriali per i comuni della Provincia di Brescia, l’aliquota Imu da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta è pari al 75% dell’aliquota ordinaria.

 

Cosa sono l’abitazione principale e le pertinenze

L’abitazione principale è l’immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Le agevolazioni relative all’abitazione principale sono estese alle sue pertinenze (cantina, autorimessa, posto auto), se queste sono destinate ed effettivamente utilizzate a servizio della predetta abitazione.

Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente gli immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

 

Su che valore si paga

Il valore dell’immobile su cui applicare l’aliquota per il calcolo dell’imposta da versare, cioè la base imponibile, differisce in base alla tipologia di immobile da tassare.

  • Per i fabbricati iscritti in catasto, quindi provvisti di rendita catastale, la base imponibile si ottiene rivalutando del 5% la rendita presente in visura catastale e applicando al valore ottenuto il moltiplicatore della categoria catastale corrispondente, secondo la seguente tabella:
     

    Tipologia immobile

    Categoria catastale Moltiplicatore

    Abitazioni

    A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11

    160

    Cantine, solai, autorimesse, tettoie

    C2, C6, C7 160
    Scuole, case di cura, uffici pubblici, musei B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8

    140

    Laboratori per arti e mestieri C3, C4, C5

    140

    Uffici A10

    80

    Istituti di credito D5

    80

    Fabbricati industriali, teatri, ospedali, locali per attività sportive D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10

    65

    Negozi e botteghe

    C1

    55

  • Per le aree fabbricabili il valore da utilizzare è il quello di mercato al primo gennaio dell’anno di imposizione, risultante da perizia tecnica.
     
  • Per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese la base imponibile corrisponde al valore inserito nelle scritture contabili.

 

Quanto si paga

Per il conteggio dell’imposta da versare si applica alla base imponibile, calcolata come sopra specificato, l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale e le eventuali detrazioni spettanti.

Per l’anno d’imposta 2022 le aliquote Imu in vigore nel comune di Sarezzo sono:

  • aliquota ordinaria valida per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze: 10,6 per mille;
  • aliquota ridotta per abitazione principale (categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 5 per mille + detrazione di euro 200,00 annui da rapportare al numero di proprietari residenti e ai mesi di possesso;
  • aliquota differenziata per fabbricati concessi in comodato gratuito: 7 per mille.

L’imposta dovuta è commisurata alla quota e ai mesi di possesso durante l’anno, tenendo conto che il mese va conteggiato per intero se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Resta completamente al Comune l’Imposta Municipale propria versata per gli immobili diversi da quelli di categoria D; per questi ultimi va allo Stato l’Imu calcolata ad aliquota base (7,6‰) e al comune l’eccedenza fino al 10,6‰ deliberato dall’ente per il 2014.

 

Quando e come si versa

Il comune invia ai contribuenti i conteggi dell’imposta dovuta e i modelli di pagamento unificato (mod. F24) completi delle informazioni necessarie per il versamento dell’Imu, sia per l’acconto che per il saldo.

Il versamento è da effettuarsi in due rate:

  • acconto entro il 16 giugno pari all’imposta dovuta per il primo semestre calcolata con aliquote e detrazioni dell’anno precedente;
  • saldo entro il 16 dicembre versando il conguaglio dell’imposta calcolata utilizzando l’aliquota comunale in vigore per l’anno.

È possibile effettuare il pagamento in unica rata entro il 16 giugno.

L’imposta da versare deve essere arrotondata all’euro (es. imposta € 210,49 = versamento € 210,00; imposta € 210,50 = versamento € 211,00). Nulla va versato se l’importo a debito è pari o inferiore a € 5,00.

Ulteriori informazioni

Ufficio competente

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 28 Febbraio 2024